Agricoltura
Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia “agricoltura” attengono alle attività agricole, alle foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo forestale ed alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca, all’agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo rurale ed all’alimentazione.
Funzioni e compiti attribuiti al Comune dall’art. 37 della l.r. 14/1999:
- la vigilanza sull’amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio;
- in materia di agriturismo, la dichiarazione di inizio attività e le altre forme particolari di autorizzazione all’esercizio delle attività nonché la definizione dei periodi di apertura e delle tariffe;
- la certificazione della qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura;
- la certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla formazione ed alla ricostruzione della proprietà diretto-coltivatrice;
- il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
- lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l’uso di carburanti a prezzi agevolati per l’agricoltura.
Caccia
L’attività venatoria è consentita nei periodi stabiliti dal calendario venatorio regionale annuale, relativamente alle specie ivi indicate e nei territori a ciò destinati.
Il cacciatore per esercitare la caccia deve essere munito del tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione Lazio, che è valido in tutto il territorio nazionale.
Il tesserino per l’esercizio venatorio viene rilasciato dalla Provincia, che nell’operazione di rilascio si avvale del Comune di residenza.
Il richiedente ottiene il tesserino, dietro presentazione dei seguenti documenti:
- licenza di porto d’armi per uso di caccia;
- attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di cui all’art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e della legge regionale sui tributi propri della Regione;
- attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni regionali;
- attestazione del versamento della quota assicurativa di cui all’art. 8, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Il tesserino viene emesso su esemplari editi dalla Giunta regionale, d’intesa con le altre Regioni ed è valido per l’intera annata venatoria.
Oltre alle modalità di esercizio venatorio, sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati: numerazione progressiva regionale, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, professione, numero licenza di caccia ed eventuale numero di codice attributo dalla Regione al titolare stesso.
Sulla parte del bollettino di conto corrente che deve essere trattenuta dal versante verrà apposto il numero del tesserino e la data di emissione comprovante il ritiro del tesserino stesso.
In mancanza di ricevuta per prima concessione di licenza o rinnovo, tale elementi verranno riportati sulla licenza di porto d’armi per uso di caccia.
Il cacciatore ha l’obbligo di annullare sul tesserino negli spazi a tal fine destinati:
- la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio;
- i capi di selvaggina stanziale abbattuti, subito dopo l’abbattimento.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore ha l’obbligo di indicare in modo indelebile il numero complessivo dei capi abbattuti.
Le giornate di caccia effettuate in altra Regione sono considerate compiute nel territorio della Regione Lazio.
Il titolare del tesserino è tenuto alla restituzione del documento stesso all’ente delegato alla distribuzione, all’atto della richiesta del tesserino relativo alla stagione venatoria successiva.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio della polizia locale.
Allegato:
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