Ordinanza n. 18 del 25 luglio 2013

Oggetto: Divieto temporaneo di consumo di acqua potabile per usi non domestici.

IL SINDACO

Considerato che l’inizlo della stagione estiva coincide con il periodo staglonale in cui si ha una scarsissima piovosità ed è perciò essenziale adottare tutte le misure necessarle per incentivare un’uso oculato dell’acqua potabile, ed evltare, in caso di proseguimento della stagione siccitosa, che si possano verificare situazioni di carenza idrica;

Vista la nota della Prefettura di Frosinone – Ufficio Territoriale del Governo del 03.06.2013, nella quale si richiama l’art. 2.1 della legge 46/94, secondo il quale l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale e sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa idrica è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano; nella stessa si richiama la nota della Società Acea 5 S.p.A. n. 161884/2013 del 24.05.2013 che ha raccomandato un utilizzo responsabile della riserva idrica, valutando l’opportunità che i Comuni possano adottare proprie ordinanze temporanee di divieto di acqua potabile per innaffiamento o comunque per usi impropri diversi da quelli potabili, cià a tutela della riserva idrica da destinare esclusivamente ad uso civile idropotabile, e predisporre misure atte a vigilare sull’osservanza del divieto;

Considerato che una possibile scarsità dell’acqua potabile nella rete idrica pubblica può dare luogo a gravi disagi nonché creare inconvenienti di natura igienico sanitaria per la popolazione;

Considerato che si rende necessario il divieto temporaneo di un uso improprio della risorsa, per usi diversi da quello alimentare, igienico-sanitario e idrico-potabile, ivi inclusa l’irrigazione di orti e giardini ed il lavaggio di autovelcoli e motoveicoli;

Ravvisata la necessità di dover intervenire immediatamente, per la tutela e la salvaguardia dell’igiene e della salute pubbllca, ordinando il divieto temporaneo e utilizzo di acqua potabile per scopi diversi dagli usi domestici;

Visto l‘art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

il DIVIETO temporaneo su tutto il territorio del Comune di Strangolagalli, dell’utilizzo improprio dell’acqua potabile, per scopi diversi dagli usi domestici, in particolare, il divieto dl uso dell’acqua potabile per l’innaffiamento di orti e glardini, con decorrenza immediata e fino a perdurare delle condlzioni di siccità e di carenza idrica.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per giorni 15 e che ne sia data ampia diffusione sul territorio Comunale.

DA’ MAN DATO

Alla Polizia Municipale e agll altri agenti di Forza Pubblica e all’Ufficio Tecnico ognuno per la parte di rispettiva competenza circa il controllo della esatta osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza e ammesso, nel termine dl giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ricorso al Trlbunale. Arnminlstratlvo Regionale competente per territorio (Legge 1034/1971) al sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990.

Il Responsabile del Servizio  
 (Sindaco Antonio De Vellis)   

Ordinanza n. 18 del 25/07/2013

Pubblicazione all’Albo Pretorio: N. Registro 209 / 2013 – Periodo pubblicazione 26.07.2013 / 10.08.2013