L’articolo 1929 del Codice dell’ordinamento militare ha sospeso le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Il servizio di leva può essere ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu’ di cinque anni, nei seguenti casi:
a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;
b) se una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
Gli articoli 1931, 1932, 1935, 1936, 1938 del Codice dell’ordinamento militare prevedono la disciplina della tenuta delle liste di leva da parte dei comuni e delle autorità diplomatiche e consolari, in virtù del principio di sola sospensione e non di soppressione del servizio militare obbligatorio.
I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:
a) ai giovani di sesso maschile che nell’anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l’obbligo di curarne l’iscrizione nella lista di leva.
Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l’ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell’iscrizione. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l’elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell’albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l’elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.
Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.
Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l’aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio leva.